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Dogane: Modello Unico


Agenzia delle Dogane - CIRCOLARE N. 30 del 22.05.2003

Oggetto: Istruzioni per la compilazione del formulario unico per le dichiarazioni doganali.
Modifiche ai tracciati per la presentazione telematica o su supporto magnetico dei dati delle dichiarazioni.

Nell'ambito degli sviluppi connessi al nuovo sistema informatico dell'Agenzia - AIDA: 
       - sono state introdotte alcune semplificazioni riguardanti la compilazione delle caselle 40 e 44 del DAU, onde consentire la presentazione delle dichiarazioni doganali per le formalità a destinazione/importazione, senza conoscere preventivamente il numero di allibramento dei documenti di scorta sui registri di primo allibramento; 
       - è stato introdotto un codice meccanografico collegato al numero di autorizzazione alle procedure domiciliate/semplificate. Il codice meccanografico è comunicato agli operatori beneficiari delle citate procedure a cura delle Direzioni Regionali secondo le modalità indicate nella Circolare 6/D del 21 febbraio 2003. Le nuove autorizzazioni alla procedura di domiciliazione verranno rilasciate direttamente tramite il nuovo sistema AIDA e saranno identificate unicamente dal predetto codice meccanografico, che dovrà, pertanto, essere utilizzato anche per la predisposizione del timbro ufficiale di cui all'allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93 e per la eventuale successiva prestampa dello stesso sui formulari DAU.

A) Compilazione del DAU
     Le istruzioni di compilazione del formulario unico per le dichiarazioni doganali approvate con D.M. 11 novembre 1987 e diramate con circolare n. 16 del 18 novembre 1987, prot. n. 3117/II e successive modificazioni, devono intendersi, pertanto, integrate e modificate come appresso specificato:

Titolo II, lettera D - Formalità a destinazione/importazione

     Sostituire le istruzioni relative alla casella 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente) con le seguenti: 
       "Indicare gli estremi di registrazione del documento o bolletta doganale cui sono vincolate le merci descritte nella casella 31, nel seguente ordine, e separati da un trattino:
         1) codice del registro o del documento; 
         2) numero di registrazione della bolletta o del documento e, se trattasi di registrazione meccanografica, relativo codice di controllo (CIN); 
         3) data di registrazione; 
         4) serie del registro; 
         5) numero d'ordine del singolo da scaricare; 
         6) codice dell'ufficio doganale che ha eseguito la registrazione o che ha emesso il documento. (Tale codice deve essere obbligatoriamente indicato nel caso di partite di temporanea custodia meccanizzate, e nel caso in cui l'ufficio di registrazione è diverso dall'ufficio a cui viene presentata la dichiarazione; non deve essere indicato se trattasi di documento emesso da un ufficio doganale estero).
     Se trattasi di merci prese in carico sui registri A1, A1bis, A2, e vincolate, inoltre, ad un regime doganale precedente di transito, indicare gli estremi di detto documento. Se il documento da citare è un documento di transito emesso da un ufficio che aderisce al sistema N.C.T.S. indicare come "codice del documento" la sigla "MRN" e come "numero di registrazione" il numero di MRN attribuito dall'ufficio di partenza all'atto della spedizione.
     Se tali merci sono anche vincolate ad un regime precedente di esportazione temporanea, indicare inoltre gli estremi della bolletta di vincolo a tale regime nella casella 44, preceduti dalla sigla "RP=".
     Se trattasi, invece di merci introdotte nei magazzini di temporanea custodia (A3) e vincolate, inoltre, a un documento o bolletta di esportazione temporanea, indicare nella casella 40 gli estremi di iscrizione nel registro A3 e nella casella 44, preceduti dalla sigla "RP=" gli estremi di detto documento o bolletta.
     Se le merci oggetto della dichiarazione sono diverse in qualità e quantità da quelle precedentemente prese in carico dalla dogana, (come, ad esempio nel caso di reimportazione di merci temporaneamente esportate a scopo di trasformazione od altra lavorazione), indicare i dati di scarico nella casella 44, separati un trattino (-) e preceduti dalla sigla "DS=" nel seguente ordine: 
       1. codice della merce; 
       2. massa netta (Kg.); 
       3. eventuale quantità espressa nell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. 
     Salvo quanto sopra specificato, se i documenti o bollette di cui si chiede lo scarico sono più di uno, compilare ed allegare alla dichiarazione lo stampato "M2", previsto dalle Istruzioni per il funzionamento meccanografico degli uffici doganali, approvate con D.M. 21 luglio 1982 e successive modificazioni, ed apporre nella casella soltanto la sigla "M2".
     Se la dichiarazione concerne merci in arrivo (art. 201, comma 2 Reg. (CEE) 2454/93; art. 6, comma 5 D.lgs. n. 374/90), lasciare in bianco la casella in quanto la stessa sarà compilata dalla dogana, secondo le modalità precedentemente indicate, subito dopo l'allibramento del documento di scorta nei registri di carico A1, A1bis o A2." 

B) Compilazione delle distinte M1 e del relativo messaggio AP
     Nella compilazione delle distinte delle partite di merci da introdurre nei magazzini o recinti di temporanea custodia, redatte sugli stampati M1, di cui all'art. 5 del D.M. 21 luglio 1982 (Istruzioni per il Funzionamento meccanografico degli uffici doganali - IFMUD), indicare soltanto gli estremi identificativi del documento sotto la cui scorta le merci sono state introdotte negli spazi doganali.
Di conseguenza è stato modificato il tracciato del messaggio AP di generazione della scheda partita A3, inserendo dopo il campo NUM. 18, rif. Mask. C 6, il seguente nuovo campo:

NUM.  RIF. MASK.  OB.  CONTENUTO DEL CAMPO  PICTURE 
18 bis  N. MRN  No  Numero MRN  X(18) 

     Pertanto, non dovranno più essere compilati i campi NUM. 7, 8, 9, 10 - rif. Mask A 1, A 2, A 3, A 4 del messaggio AP. Inoltre, nel caso in cui le merci da introdurre in temporanea custodia siano vincolate ad una bolletta di transito emessa da un ufficio che aderisce al sistema N.C.T.S., indicare nel campo NUM. 13, rif. Mask C 1, la sigla "MRN" e nel campo NUM. 18 bis, rif. Mask N. MRN, il numero di MRN attribuito dall'ufficio di partenza all'atto della spedizione.

C) Compilazione delle distinte M2 e del relativo messaggio NB
     Nei casi in cui sia necessario allegare alla dichiarazione presentata lo stampato M2 - Distinta delle partite da scaricare con un'unica dichiarazione (art. 9 delle IFMUD) -, indicare sullo stesso, in sostituzione degli estremi di iscrizione dei documenti di scorta nei registri di primo allibramento (A1, A1bis, A2), direttamente gli estremi di tali documenti.
     Se il documento da indicare è un documento di transito emesso da un ufficio che aderisce al sistema N.C.T.S. indicare nel campo NUM. 12, rif. Mask. PA 1, del messaggio NB la sigla "MRN" e nel campo NUM. 18 bis, rif. Mask N. MRN, il numero di MRN attribuito dall'ufficio di partenza all'atto della spedizione.
     Di conseguenza sono stati modificati come segue i tracciati del messaggio NB e del relativo messaggio di continuazione NB1:
       - messaggio NB 
     è inserito dopo il campo NUM. 18, rif. Mask. PA 7, il seguente nuovo campo:

NUM.  RIF. MASK.  OB.  CONTENUTO DEL CAMPO  PICTURE 
18 bis  N. MRN  No  Numero MRN  X(18) 

       - messaggio NB1 
     è inserito dopo il campo NUM. 13, rif. Mask. PA 7, il seguente nuovo campo:

NUM.  RIF. MASK.  OB.  CONTENUTO DEL CAMPO  PICTURE 
13 bis  N. MRN  No  Numero MRN  X(18) 

D) Dichiarazioni in procedura di domiciliazione.
     Le dichiarazioni di esportazione abbinata a transito effettuate in procedura ordinaria, saranno registrate esclusivamente mediante l'invio del messaggio C3; per le medesime dichiarazioni riguardanti operazioni in procedura domiciliata/semplificata resta invece fermo l'utilizzo del messaggio C9.
     In quest'ultimo caso, sulle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito effettuate in procedura di domiciliazione, indicare il codice meccanografico identificativo della relativa autorizzazione, che dovrà essere riportato in prossimità dell'impronta del timbro recante il numero di autorizzazione o della prestampa del medesimo, qualora il numero di autorizzazione in esso riportato non coincida con il codice meccanografico. 
     Il codice meccanografico dovrà essere utilizzato anche per la registrazione delle dichiarazioni eventualmente già presentate presso gli uffici, ma per qualsiasi motivo non ancora acquisite sul sistema informatico. Nel caso in cui i dati delle dichiarazioni in questione siano stati presentati su supporto magnetico, sarà cura degli uffici doganali chiedere ai soggetti autorizzati una nuova presentazione di tali supporti, aggiornati con l'indicazione del predetto codice.
     Nessuna variazione è apportata al tracciato del messaggio C9, in quanto il codice meccanografico di autorizzazione (escludendo eventuali zeri non significativi) e il relativo carattere alfabetico di controllo (CIN) dovranno essere riportati rispettivamente nelle caselle:

NUM. RIF. MASK.  OB.  CONTENUTO DEL CAMPO  PICTURE 
 10 C 4  SI  Codice Autorizzazione Domiciliata 9(4) 
 11 C 5  SI  Cin  X(2) 

E) Applicabilità.
     Le disposizioni di cui ai precedenti punti A), B), C) e D) sono applicabili a decorrere dal 16 giugno 2003.


 

Agenzia delle Dogane Italiane




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